REGOLAMENTO INTERNO


ARTICOLO 1


1. I volontari che chiedono di aderire al Gruppo possono scegliere di prestare la loro opera in una o pi� delle seguenti unit� operative:
a) unit� di intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi;
b) unit� per la prevenzione degli incendi boschivi;
c) unit� per l�intervento � soccorso in occasione di eventi calamitosi;
d) unit� logistica.
2. Ogni volontario al momento dell�adesione al Gruppo deve comunicare , nei limiti delle proprie possibilit� , la disponibilit� di tempo per le attivit� di istituto del gruppo stesso.


ARTICOLO 2


1. Ogni appartenente al Gruppo, durante la sua permanenza nel medesimo, ha diritto ad ottenere un�attrezzatura personale adeguata al servizio che esso intende svolgere.
2. Il volontario al quale � stata consegnata l�attrezzatura si impegna:
a) ad usarla esclusivamente per attivit� di addestramento, prevenzione ed estinzione incendi boschivi, � per eventuali altre emergenze per le quali il gruppo � chiamato ad operare.
b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a s� o ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione
c) a mantenere sempre in buon uso ed in efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto il Coordinatore del Gruppo in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc..
d) a restituire l�attrezzatura, vestiario, tessera ed eventuali chiavi della sede, anche se non pi� utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte del Gruppo;
e) ad osservare, nell�uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla legge 626/94 e successive modifiche.
f) L�attrezzatura deve essere custodita nella sede del Gruppo.


ARTICOLO 3


1. In caso di non partecipazione per pi� di 6 mesi consecutivi ad ogni attivit� del Gruppo, l�appartenente al medesimo dovr� darne congrua giustificazione al coordinatore del Gruppo stesso.
2. Qualora non venga fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio del Coordinatore e previa informativa al Sindaco, l�interessato verr� considerato dimissionario.


ARTICOLO 4


1. Il coordinatore ed il vicecoordinatore sono eletti, al momento della scadenza del mandato, a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell�assemblea ordinaria. Essi restano in caria due anni e possono essere rieletti.
2. L�assemblea decider� altres�, nella medesima sede, se il voto dovr� essere palese o segreto.
3. L�esito delle elezioni dovr� essere comunicato al Sindaco per la nomina ufficiale.
4. In caso di dimissioni od impedimento del Coordinatore questo verr� sostituito dal Viceccordinatore fino alla scadenza del mandato.
5. In caso di dimissioni od impedimento del Vicecoordinatore questo verr� sostituito dal capo squadra pi� anziano fino alla scadenza del mandato.


ARTICOLO 5


1. Il caposquadra � il responsabile dell�unit� operativa che viene attivata per gli interventi.
2. La qualifica di Capo della U.O. � attribuita di diritto al coordinatore � al vicecoordinatore.
3. Il coordinatore , sentita l�assemblea, indica al Sindaco i volontari scelti tra i pi� anziani ed esperti da nominare capo U.O.
4. Il numero di capi U.O. sar� commisurato al numero dei volontari attivi in ragione di 1a 5.
5. Il mandato dei capi U.O. scade con la scadenza del Coordinatore che li ha indicati.
6. E� compito del capo della U.O. :
a) assicurarsi alla partenza per un intervento che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati � che l�equipaggiamento di squadra sia in piena efficienza;
b) coordinare l�attivit� dei volontari tra loro � curare i contatti, sul campo, con coloro che istituzionalmente dirigono le operazioni � con le altre organizzazioni eventualmente presenti;
c) verificare, al rientro, che tutti i volontari sotto la propria responsabilit� abbiano lasciato la zona delle operazioni, con l�equipaggiamento, dandone comunicazione al coordinatore.
7. I capi U.O. si dividono gli incarichi tecnico-organizzativi per il funzionamento del Gruppo.


ARTICOLO 6


1. Gli appartenenti al Gruppo sono convocati in assemblea ordinaria dal coordinatore almeno una volta all�anno entro il mese di Febbraio.
2. In tale sede sono portati in discussione:
a) il resoconto dell�attivit� svolta nell�anno precedente;
b) i programmi per l�anno in corso;
c) alla scadenza del termine, l�elezione dei coordinatori;
d) varie ed eventuali.
3. La convocazione per l�assemblea ordinaria si effettua, almeno 15 giorni prima della data prevista, mediante comunicazione scritta al domicilio degli iscritti, oppure mediante avviso affisso presso la sede del Gruppo.
4. Il verbale dell�assemblea deve essere presentato al Sindaco.
5. L�assemblea straordinaria � convocata dal coordinatore, dal vicecoordinatore o da almeno 1/5 degli iscritti nell�elenco degli appartenenti al Gruppo con avviso contenente l�ordine del giorno da discutere affisso presso la sede almeno 10 giorni prima della data prevista.


ARTICOLO 7


1. Proposte di modifica al presente regolamento devono essere approvate dall�assemblea dei volontari a maggioranza qualificata (2/3 dei votanti).



ARTICOLO 8


1. Il diritto di voto si acquisisce dopo 3 mesi dalla adesione e si perde in caso di mancata partecipazione alle attivit� di cui all�art. 1 protrattasi per oltre 3 mesi.




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